Ancora oggi sono in molti a sbagliare la domanda sull’assegno unico INPS. La convenienza si valuta in base al genitore: cosa sapere.
L’assegno unico universale è una misura richiesta da tantissime persone, ma ancora oggi molti non sono a conoscenza del fatto che la convenienza si valuta in base al genitore. Questo perché la cifra della misura varia in base al valore dell’attestazione ISEE.
Questo piccolo dettaglio può stabilire una misura non soddisfacente e per tale ragione bisogna capire al meglio come agire, soprattutto se i genitori non appartengono allo stesso nucleo familiare, avendo in questo modo un valore ISEE differente.
Molte coppie non sposate e che non risiedono allo stesso indirizzo si interrogano su come precedere in riferimento a questa misura. Se conviene che a fare domanda per l’assegno sia la persona con l’attestazione più bassa. Cerchiamo quindi di fare chiarezza per capire se davvero c’è una profonda differenza sulla misura in base a chi presenta l’ISEE.
La domanda per l’Assegno unico figli a carico deve essere presentata da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale a prescindere se vivono con il figlio, tramite il portale dell’ente nazionale. La specifica fatta dell’INPS sottolinea che non c’è alcuna differenza tra padre o madre, ma l’importante è il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
Se entrambi i genitori soddisfano i requisiti non c’è alcuna differenza tra chi presenta la domanda perché l’importo sarà lo stesso in entrambi i casi. In presenza di genitori non sposati ma conviventi, entrambi vengono visti come componenti dello stesso nucleo familiare. Per le coppie di genitori non sposati e non conviventi, il genitore è presente nell’ISEE in qualità di componente aggregato al nucleo.
Per quanto riguarda i genitori separati o divorziati vale esattamente quanto descritto in precedenza. La cifra non cambia in base a chi presenta la domanda. La normativa tutela le coppie separate dando l’opportunità di decidere se l’assegno unico debba essere pagato per intero al genitore che procede alla richiesta o se la cifra debba essere divisa tra entrambi in maniera equa.
Il richiedente al momento della domanda deve indicare la ripartizione di pagamento preferita, andando a scegliere tra il 100% ad un genitore o il 50% ad entrambi. Nel secondo caso bisogna indicare la modalità di pagamento per l’altro genitore. Tale procedura può essere svolta da tutti i genitori e non solo quelli divorziati o separati.
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